Art. 10

[1]Art. 9 legge 13 dicembre 1928, n. 3114.

[2]Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

[3]Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e un rappresentante degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari designato dal Ministero delle corporazioni di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art10 · fonte su Normattiva