Art. 21

[1]Art. 24 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n 561 e art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]Il servizio utile per il conseguimento della indennita' o della pensione e' quello prestato come ufficiale giudiziario con nomina regolare, con percezione dei proventi e con corresponsione dei contributi.

[3]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.

[4]Il periodo di aspettativa per motivi di salute e' valutato per intero.

[5]Per la determinazione del servizio utile e dell'eta' degli ufficiali giudiziari nell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art21 · fonte su Normattiva