Art. 21
[2]Il servizio utile per il conseguimento della indennita' o della pensione e' quello prestato come ufficiale giudiziario con nomina regolare, con percezione dei proventi e con corresponsione dei contributi.
[3]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.
[4]Il periodo di aspettativa per motivi di salute e' valutato per intero.
[5]Per la determinazione del servizio utile e dell'eta' degli ufficiali giudiziari nell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti