Art. 33

[1]Art. 20, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

[3]Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore eta', salvo i casi previsti dal precedente art. 28, le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art33 · fonte su Normattiva