Art. 65
[1]Art. 43 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]Agli ufficiali giudiziari in servizio al 1° gennaio 1921, i quali non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattalo ai termini dei precedenti articoli 58 e 59 e' riconosciuto utile a decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti