Art. 1
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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
[2]Art. 1. Oggetto della tassa
[3]Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1.
[4]La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 1 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva