Art. 18
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[1]Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione
[3]Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per tre mesi, a decorrere dalla data della loro temporanea importazione. Il periodo di esenzione e' calcolato tenendo conto, entro i limiti di in anno, della somma degli effettivi periodi di soggiorno in Italia, i quali debbono risultare dalle annotazioni apposte dagli uffici doganali nei documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati. Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 9 giugno 1955 · versione 0 su Normattiva