Art. 18
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[1]Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione
[3]((Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati, a condizione di reciprocita' di trattamento, dal pagamento della tassa, di circolazione. L'esenzione e' accordata anche quando il proprietario ed un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo e' guidato da altra persona, puro se residente in Italia)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 21 gennaio 1961, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 1961, n. 111
4Il D.L. 21 gennaio 1961, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 1961, n. 111, ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 febbraio 1961.
Testo vigente dal 24 gennaio 1961 al 23 luglio 2016 · versione 5 su Normattiva