Art. 18

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[1]Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 15 (1° e 5° comma) Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, art. 2 (1° comma).

[3]((Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, i rimorchi ad uso di abitazione, di campeggio e simili importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per tre mesi, a decorrere dalla data della loro temporanea importazione)). Il periodo di esenzione e' calcolato tenendo conto, entro i limiti di in anno, della somma degli effettivi periodi di soggiorno in Italia, i quali debbono risultare dalle annotazioni apposte dagli uffici doganali nei documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati. Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

Testo vigente dal 9 giugno 1955 al 24 gennaio 1961 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art18 · fonte su Normattiva