Art. 20
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[1]Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici
[2]Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 12 (1° e 2° comma).
[3]Gli autoveicoli nuovi ((...)) azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Il periodo di durata dell'esenzione e' annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1974 al 1 gennaio 2001 · versione 10 su Normattiva