Art. 26

[1]Trasporto di autovetture e di motoveicoli nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica

[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 15.

[3]Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica, muniti di foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetto alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa H. Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art26 · fonte su Normattiva