Art. 33
[1]Autoambulanze
[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 3, (5° comma).
[3]Le autoambulanze sono soggette al pagamento della tassa di circolazione di cui alla lett. B) della annessa tariffa I, a condizione che siano munite di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva