Art. 34

[1]Corse fuori linea di autobus

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 29 (2° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 10.

[3]Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art34 · fonte su Normattiva