Art. 38
[1]Organi cui e' demandato l'accertamento delle violazioni
[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 26.
[3]Agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni alle norme del presente Testo Unico e' anche demandato: all'Arma dei carabinieri; ai funzionari all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento della Direzione generale delle tasse ed II. II; sugli Affari e degli Uffici da questa dipendenti; dell'Amministrazione delle dogane ed II. II; degli Uffici di questura e di altri uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; degli uffici dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; degli Uffici del genio civile; delle Amministrazioni provinciali; delle Amministrazioni comunali; al personale delle capitanerie di porto; al corpo delle guardie forestali; alle guardie di polizia urbana (guardie municipali); alle guardie campestri e alle altre guardie o agenti giurati dei Comuni e delle Province; alle guardie daziarie; ai cantonieri delle strade nazionali; ai cantonieri ferroviari; alle guardie dei tratturi; ai cantonieri delle strade provinciali; ai cantonieri delle strade comunali. Le somme riscosse per le ((sanzioni amministrative)) previste dal presente Testo Unico sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Testo vigente dal 1 aprile 1998, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva