Art. 11
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degli adempimenti e dei versamenti (articolo 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
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