Art. 149

[1]di vendita (articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura dell'agente della riscossione, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. 3. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 165, 180 e 181, comma 3, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. 4. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 3, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 163 e 179, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 181, comma 3, lettera b). 5. Se la vendita di cui al comma 4 non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, pu comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 3 al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 166 e 182. 6. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 3, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore puprocedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 3, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del debitore ed e' versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 3, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione pu procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 209, comma 3, lettere a) e b).

Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art149 · fonte su Normattiva