Art. 23

[1]' di riscossione di particolari tipologie di entrate (articolo 6 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

[2]1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi del presente capo, e' effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, sanzioni, interessi e diritti e' effettuata ai sensi della disciplina di cui ai titoli VI e VIII del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. 3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse per i servizi ipotecari e catastali e dei tributi speciali di cui all'articolo 20, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate e' effettuata mediante:

  • a)versamento unitario, ai sensi dell'articolo 3;
  • b)contrassegni sostitutivi;
  • c)carte di debito o prepagate;
  • d)modalita' telematiche;
  • e)altri strumenti di pagamento elettronico. 4. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse per i servizi ipotecari e catastali, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 22. 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il versamento in Tesoreria dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art23 · fonte su Normattiva