Art. 28

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[1]moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

[2]1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art28 · fonte su Normattiva