Art. 28
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[1]moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
[2]1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
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