Art. 49
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[1]dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)
[2]1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. 2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. 3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83. 4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze. 6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva