Art. 9

[1]' di versamento mediante delega (articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1 decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e articoli 17 e 18, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

[2]1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali e assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile a una banca convenzionata o a Poste italiane S.p.a. ai sensi del comma 4. 2. L'intermediario della riscossione di cui al comma 1 rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno a effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 3. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli intermediari di cui al comma 1 sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e pu essere tacitamente rinnovata. 5. Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 3, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato pudisporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' applicative del presente articolo. 6. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 3, il contribuente puutilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o piprovvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definite le modalita' e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo. 7. I versamenti unitari possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile all'agente della riscossione convenzionato ai sensi del comma 8. 8. Con convenzione sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dall'agente della riscossione; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari da parte delle banche.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art9 · fonte su Normattiva