Art. 19
[1]dei servizi autonomi di cassa (articolo 1 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998. 2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
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