Art. 157 — Divieto commercio libri di testo
E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva