Art. 207Finalita'

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 2005 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all' esercizio dell'arte. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia. I corsi hanno durata di quattro anni. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturita' di arte applicata o del diploma di maturita' artistica-prima sezione. Allo stesso corso dell'accademia non si puo' essere iscritti per piu' di cinque anni. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'articolo 402. 41

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212

41

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

Testo vigente dal 2 novembre 2005 al 5 luglio 2024 · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art207 · fonte su Normattiva