ISTRUZIONE PUBBLICA - ACCADEMIA DI BELLE ARTI - CORSI QUADRIENNALI NELLE DIVERSE SPECIALITA' - DIVIETO DI ISCRIZIONE AD UNO STESSO CORSO PER PIU' DI CINQUE ANNI- LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, OLTRE CHE DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE SULL'OBBLIGO DELLO STATO DI ASSICURARE UN ADEGUATO TRATTAMENTO SCOLASTICO A TUTTI I CITTADINI E SUL DIRITTO DEI CAPACI E MERITEVOLI DI POTER ACCEDERE AI PIU' ELEVATI GRADI DEGLI STUDI - INTEGRALE RIPRODUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA (CONTENUTA IN REGIO DECRETO DEL 1923) IN ARTICOLO DEL TESTO UNICO DEL 1994 - POSSIBILITA', PER LA CORTE, ANCHE SE LA NORMA EFFETTIVAMENTE VIGENTE VADA INDIVIDUATA NEL DISPOSTO DEL TESTO UNICO, DI PROCEDERE EGUALMENTE AL RICHIESTO SCRUTINIO.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., nei confronti dell'art. 62, comma 2, del r.d. 31 dicembre 1923 (Ordinamento dell'istruzione artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso dell'Accademia di belle arti si possa essere iscritti per piu' di cinque anni, va rilevato che la disposizione impugnata e' stata integralmente recepita, senz'alcuna variazione, dall'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e che ai sensi dell'art. 676 di detto decreto legislativo la norma effettivamente vigente e' quella successiva. La totale identicita' dei due testi di legge consente tuttavia - secondo i canoni gia' espressi in altra occasione dalla Corte costituzionale - di compiere il richiesto scrutinio, il cui esito dovra' considerarsi esteso alla norma contenuta nel testo unico. - Cfr. S. n. 84/1996. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 62 r.d. 3123/1923
ISTRUZIONE PUBBLICA - ACCADEMIA DI BELLE ARTI - CORSI QUADRIENNALI NELLE DIVERSE SPECIALITA' - DIVIETO DI ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI AD UNO STESSO CORSO PER PIU' DI CINQUE ANNI - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLE NORME RELATIVE ALLA POSSIBILITA' DI RIPETERE PER DUE ANNI LA CLASSE NELLA SCUOLA SECONDARIA ED AI LARGHI LIMITI DEL "FUORI CORSO" NELLE UNIVERSITA' - RILEVATA INTRINSECA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI CIRCA L'OBBLIGO DELLO STATO DI ASSICURARE UN ADEGUATO TRATTAMENTO SCOLASTICO E IL DIRITTO DEI CAPACI E MERITEVOLI DI POTER ACCEDERE AI PIU' ALTI GRADI DELL'ISTRUZIONE - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DISTINTIVE DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA - LEGITTIMO ESERCIZIO DEI POTERI DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., nei confronti dell'art. 62, comma 2, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica) ora integralmente trasfuso nell'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte in cui, riguardo ai diversi corsi dell'Accademia di belle arti (scultura, pittura ecc.) - tutti di durata quadriennale - vieta che ad uno stesso corso si possa essere iscritti per piu' di cinque anni. Le peculiarita' che, sotto vari aspetti (valore solo di titolo accademico del diploma rilasciato dall'Accademia, diversita', rispetto a quelli vigenti per le altre scuole, dei criteri per l'accesso dei docenti all'insegnamento e per il reclutamento del personale, ecc.) caratterizzano - come si riconosce anche nella giurisprudenza amministrativa in materia - l'ordinamento dell'istruzione artistica, non consentono di assumere a valido 'tertium comparationis', agli effetti della dedotta violazione del principio di eguaglianza, le norme relative alla possibilita' di ripetere ciascuna classe per due anni nella scuola secondaria, e sui larghi limiti in cui e' ammesso il "fuori corso" per gli studenti universitari, previste dagli artt. 182, comma 1, e 192, comma 4, del citato d.lgs n. 297 del 1994, e dall'art. 149 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592. E d'altra parte la presunta severita' - al confronto con quelle - della disposizione in questione, logicamente si spiega ove si consideri che l'obiettivo dell'istruzione impartita dall'Accademia di belle arti e' quello di accertare una vocazione artistica e di trasmettere la conoscenza di un'arte - il che richiede obbligo di frequenza e continui scambi di idee con il docente - e di valorizzare uno specifico talento che solitamente si manifesta in tempi rapidi, il che vale anche ad escludere che la norma sia viziata da intrinseca irrazionalita'. Ne' sussiste violazione dei principi costituzionali sull'obbligo di adeguatezza del trattamento scolastico - poiche' in nessun caso tale adeguatezza puo' tradursi nella necessaria previsione di un lungo periodo del "fuori corso", la cui durata il legislatore ha fissato senza oltrepassare i limiti della propria discrezionalita' -e riguardo al diritto dei cittadini "capaci e meritevoli" di raggiungere i gradi piu' elevati degli studi, essendo ovvio in contrario che il concetto di studente capace e meritevole si ricollega necessariamente anche con l'idoneita' del medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 62 r.d. 3123/1923