Art. 213 — Collegio dei docenti
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Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede, (( dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia)). Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.
Testo vigente dal 25 maggio 1999 al 28 giugno 2003 · versione 25 su Normattiva