Art. 339 — Sussidi alle scuole materne non statali
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Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche e che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva