Art. 492Sanzioni

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Fino al riordinamento degli organi collegiali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)la censura;
  • b)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
  • c)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
  • d)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
  • e)la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 29 ottobre 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art492 · fonte su Normattiva