Art. 495 — Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta:
- a)nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
- b)per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- c)per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
- d)per abuso di autorita'.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva