Art. 495Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta:

  • a)nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
  • b)per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
  • c)per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
  • d)per abuso di autorita'.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art495 · fonte su Normattiva