Art. 498
D e s t i t u z i o n e
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, e' inflitta:
- a)per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- b)per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- c)per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- d)per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- e)per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- f)per gravi abusi di autorita'.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva