Art. 503 — Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
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(( 1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e' il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale)) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2007, N. 147 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)). Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 e' attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione ((acquisito il parere)) del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali ((, nel rispetto del principio costituzionale della liberta' di insegnamento)). (( Il predetto parere e' reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento.)) (( Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5. ))
Testo vigente dal 27 ottobre 2007 al 15 novembre 2009 · versione 52 su Normattiva