Art. 614 — Provveditorato agli studi
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Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti, demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 12 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva