Art. 630Insegnamento religioso

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L'insegnamento della religione cattolica e' impartito in conformita' delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Puo' essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art630 · fonte su Normattiva