Art. 662Contributo spese per abitazione

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(( Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso e' concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 pe cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale. 5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.)) ((19))

Testo vigente dal 15 aprile 1998 al 31 maggio 2017 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art662 · fonte su Normattiva