Art. 662 — Contributo spese per abitazione
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Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo e' concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% e' elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio, rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva