capo V — LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
- Art. 151 — Adozione libri di testo
- Art. 152 — Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica
- Art. 153 — Determinazione del prezzo massimo di copertina
- Art. 154 — Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
- Art. 155 — Divieto di adozione libri di testo
- Art. 156 — Fornitura gratuita libri di testo
- Art. 157 — Divieto commercio libri di testo
- Art. 158 — Biblioteche scolastiche