[1]Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo' essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
[2]Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari. ecclesiastici od a benefattori.
Testo vigente dal 18 luglio 1927
