[1]Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo' essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

[2]Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari. ecclesiastici od a benefattori.

Testo vigente dal 18 luglio 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1188~art3 · fonte del testo