[1]Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, ne' ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

[2]E' inoltre in facolta' del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Testo vigente dal 18 luglio 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1188~art4 · fonte del testo