Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749. La predetta autorizzazione di spesa e', a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 27 luglio 1974
