Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749. La predetta autorizzazione di spesa e', a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 27 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;283~art15 · fonte su Normattiva