I beni immobili di cui al precedente articolo saranno trasferiti alla regione Valle d'Aosta mediante decreti del Ministro per le finanze, previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilita' dei beni stessi. La Regione subentrera' allo Stato nel possesso dei beni immobili di cui al precedente articolo dalla data della loro consegna, alla quale dovranno provvedere i competenti organi statali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigendo appositi verbali di consegna ai fini amministrativi.

Testo vigente dal 15 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;907~art2 · fonte su Normattiva