La cessione in proprieta' alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sara' disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici, culturali e sportivi a favore della gioventu', con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.

Testo vigente dal 15 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;907~art5 · fonte su Normattiva