Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.
Testo vigente dal 15 novembre 1971
Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.
Testo vigente dal 15 novembre 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-08-14;907~art6 · fonte su Normattiva