Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero delle finanze e' autorizzato a trasferire gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina o agli Enti di riforma istituiti in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 231, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei territori di loro competenza o all'Opera nazionale combattenti, nella condizione di fatto e di diritto in cui sono posseduti dallo Stato, i fondi rustici patrimoniali disponibili indicati nell'elenco allegato alla presente legge, nonche' gli altri suscettibili di essere destinati, a termini del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, convertito nella legge 22 marzo 1950, n. 144, alla formazione della piccola proprieta' contadina, che verranno successivamente determinati con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro. Le rendite riferentisi all'annata agraria in corso al momento del trasferimento sono per intero acquisite allo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-20;144~art1 · fonte del testo