Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali
Art. 14 — Norme transitorie
[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270))
[2]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1975
[3]LEONE
[4]MORO - GULLOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 18 agosto 1993
