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Sino all'entrata in vigore delle corrispondenti leggi regionali restano in vigore le disposizioni che disciplinano l'organizzazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali. In attesa della prima approvazione del regolamento organico, dello stato giuridico e del trattamento economico il consiglio di amministrazione, previo consenso delle giunte regionali, puo' concedere un acconto sui futuri miglioramenti fino ad un massimo di L. 50.000 mensili pro capite.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;745~art14 · fonte su Normattiva