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Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

  • a)dal finanziamento annuo dello Stato;
  • b)dai contributi delle regioni e di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
  • c)dai redditi del proprio patrimonio;
  • d)da proventi diversi stabiliti dalle regioni;
  • e)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 5;
  • f)dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1976 al 18 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-23;745~art9 · fonte su Normattiva