Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/1991

    Illegittimità dichiarata
    24 gennaio 1991

    L'imposizione alle Regioni e alle Province autonome dell'obbligo di adeguare i piani territoriali o di adottare specifici piani territoriali per conformarsi alle indicazioni del piano di assegnazione concernenti la localizzazione degli impianti e l'imposizione ai comuni dell'obbligo conseguenziale di adeguare gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento adeguati o specificamente adottati (salva, in caso di inadempimento, l'equivalenza ex " lege " delle indicazioni ivi contenute a variante degli strumenti senza bisogno di autorizzazione regionale o provinciale) trovano la loro giustificazione nel preminente interesse all'attuazione del valore primario dell'informazione radiotelevisiva, e quindi alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione che a tal fine è preordinato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 10, 17, 22; 9, n. 10; 14, primo comma; 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige, degli artt. 3 e 4 della legge n. 223 del 1990).

    Art. 42 cost. · Art. 3 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 4 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art4 · fonte su Normattiva