Nei riguardi dei direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, cessa di aver applicazione il disposto del quinto comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. In dipendenza di quanto stabilito al precedente comma, il numero dei posti di direttore di Ragioneria centrale di 2ª classe o direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro 11 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' aumentato di diciassette unita'.

Testo vigente dal 20 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-06;276~art1 · fonte del testo