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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Per il tempo di guerra possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del servizio permanente effettivo, con proprio grado ed anzianita' non anteriore alla data con cui si verifica il trasferimento, gli ufficiali subalterni di complemento nel Corpo di stato maggiore della Regia marina ritenuti meritevoli dalla Commissione ordinaria di avanzamento, i quali siano in possesso di ottime note caratteristiche e abbiano prestato servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina;

[9]da almeno due anni, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

[10]da almeno tre anni, se laureati;

[11]da almeno cinque anni, se diplomati.

[12]La Commissione procedera', con il criterio della scelta comparativa, alla classifica degli ufficiali cosi' trasferiti, con i pari grado in servizio permanente effettivo nominati guardiamarina o promossi sottotenenti di vascello nello stesso anno in cui si effettua il trasferimento.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 26 marzo 1942-XX

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - DI REVEL

[17]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 30 aprile 1942 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1942-03-26;371~art1 · fonte del testo