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Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici e' aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.1 I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento e' ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche. La nomina a provveditore alle Opere pubbliche puo' essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonche' ad ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purche' muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che gia' rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che siano tecnici o amministrativi. I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1959, n. 1149

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La L. 24 dicembre 1959, n. 1149 ha disposto (con l'art. 2) che "I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono aumentati di una unita'."

Testo in vigore dal 27 gennaio 1960 al 13 agosto 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1958 al 27 gennaio 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1959, n. 1149

    La L. 24 dicembre 1959, n. 1149 ha disposto (con l'art. 2) che "I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono aumentati di una unita'."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;131~art1 · fonte del testo