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[1]VITTORIO EMANUELE

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Gli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo ingegneri del Corpo anzidetto, categoria geofisici, potranno, a domanda, essere trasferiti col loro grado e anzianita', nel ruolo ingegneri, categoria geofisici di complemento.

[9]Le domande dovranno essere presentate agli Enti presso i quali gli interessati prestano servizio o sono in forza, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1940-XIX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - DI REVEL

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1849~art1 · fonte del testo