L'art. 8 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente: "Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalita' dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilita' dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo".

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;240~art10 · fonte del testo