Nei casi previsti dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati della Amministrazione dei lavori pubblici si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile, quando l'importo dei lavori non superi le lire 30 milioni. Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. Per tali lavori, quando il loro importo non superi le lire 30 milioni si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;240~art11 · fonte del testo